Un tanto per opportuna chiarezza
Ha creato un vero e proprio putiferio la circolare pubblicata lo scorso lunedì 11 Maggio dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avente per oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19: differimento delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.
E’ molto chiaro che il contenuto della circolare è forviante.
Infatti è vero che i contenuti della legge 24 Aprile 2020, n.27 hanno differito i termini di scadenza degli atti amministrativi di Prevenzione Incendi.
In particolare gli atti autorizzativi di prevenzione incendi (attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011) la cui scadenza è prevista nel periodo compreso fra il 31 Gennaio 2020 ed il 31 Luglio 2020 (cessazione dello stato di emergenza) è prorogata al 29.10.2020 (cfr. circolare Ministero dell’interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste del 12.05.2020).
In questo atto di proroga NON RIENTRA la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal DM 25 Gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione.
Ne consegue che per quel che riguarda i condomini con altezza antincendio superiore a 12 metri deve essere comunque attuata la Gestione della Sicurezza antincendio (GSA) finalizzata all’esercizio dell’attività in sicurezza sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
Ricordo che se l’edificio supera i 24 metri, l’avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti in relazione al DM 25 Gennaio 2019 (essendo attività soggette a controllo ai sensi del DPR151/11) deve essere comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco con primo rinnovo. Ma, poiché il termine del rinnovo è stato differito, tale comunicazione è rinviata ai successivi 90 giorni della cessazione dell’emergenza (29.10.2020).