Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.
Novità importante che forse è passata parzialmente inosservata per il clamore suscitato dal superecobonus 110%.
Veniamo al dunque:
In deroga ai contenuti della legge n.90/2013, per gli interventi di:
- Recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione edilizia – detrazione 50%);
- Efficienza energetica (Ecobonus detrazione 50-65-70-75%);
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate detrazioni 90%);
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- Adozione di misure antisismiche.
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per detti interventi possono optare,
in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- Per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (10 anni in questi casi) e la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
Vuoi avere la guida del Decreto Rilancio Articolo 121. Puoi scaricarla da qui